Pubblicata dall’Agenzia delle entrate la nuova misura agevolativa, sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione, a favore delle imprese che hanno subito un aumento dei consumi di energia elettrica.
Il Decreto Sostegni-ter ha istituito l’erogazione dell’agevolazione nei confronti delle imprese a forte consumo di energia elettrica (definite imprese energivore) sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 a fronte di una parziale compensazione degli extra costi sostenuti per l’innalzamento del prezzo dell’energia .
Il requisito per accedere alla misura è legato alla media costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore al 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019. Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022.
Lo stesso contributo viene riconosciuto alla imprese gasivore, per il primo ed il secondo trimestre del 2022 in misura ridotta. Le agevolazioni vengono poi incrementate dal Decreto Ucraina bis, il quale stabilisce che per le imprese energivore e gasivore i contributi straordinari già disposti dal decreto “Energia” sono rideterminati nella misura del 25% (anziché 20) per i consumi di energia e del 20% (anziché 15) per il gas.
Il Decreto Aiuti, da ultimo, ha ulteriormente incrementato la misura del contributo straordinario previsto per i gasivori nel secondo trimestre, rideterminandola dal 20 al 25%.
Il Decreto Ucraina bis prevede analoghi contributi, sempre sotto forma di crediti d’imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas acquistati e consumati nel secondo trimestre 2022, rispettivamente, da parte delle imprese non energivore (nella misura del 12%) e delle imprese non gasivore (nella misura del 20%), oltre a riconosce un credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre del 2022.
La misura del contributo straordinario è stato rideterminato dal Decreto Aiuti che ha previsto per le imprese non energivore un incremento dal 12 al 15% e per le imprese non gasivore dal 20 al 25%.
Tali crediti d’imposta possono essere utilizzati dalle imprese beneficiarie in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre, indicando uno dei codici tributo elencati nella tabella dell’Agenzia delle Entrate, da inserire nella “sezione erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui l’impresa debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
CODICE F24 | DESCRIZIONE CREDITO D’IMPOSTA AMMONTARE CREDITO D’IMPOSTA | |
6960 | Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) | 20% delle spese |
6961 | Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) | 25% delle spese |
6966 | Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) | 10% delle spese |
6962 | Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) | 25% delle spese |
6963 | Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) | 15% delle spese |
6964 | Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022 | 25% delle spese |
6965 | Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) | 20% delle spese |
I crediti d’imposta, in alternativa alla compensazione tramite F24, possono essere ceduti per l’intero importo inoltrando telematicamente all’Agenzia delle entrate, dal 7 luglio al 21 dicembre, la relativa comunicazione della cessione del credito. Conseguentemente coloro che hanno acquistato il credito (cessionari) possono utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre, oppure cederlo ulteriormente per l’intero importo, entro il 21 dicembre.