Il credito d’imposta per la formazione 4.0 è un bonus reintrodotto nel Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 per il supporto a tutte quelle aziende che mirano a completare la propria trasformazione digitale e a raggiungere i propri obiettivi di innovazione puntando sulla formazione delle proprie risorse umane. Il fine di tale bonus è quello di assicurare un efficace utilizzo delle nuove tecnologie applicate ai processi produttivi e ai singoli modelli di business aziendali. La Legge di Bilancio 2022 ne ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2022.
A CHI SPETTA
Possono accedere al credito d’imposta per la formazione 4.0 tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, senza vincoli in merito a natura giuridica, settore di appartenenza, dimensione. Il bonus spetta anche agli enti non commerciali. Per l’accesso al Bonus Formazione 4.0 è richiesto il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro previste per lo specifico settore ed il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per i dipendenti. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
SPESE AMMISSIBILI
L’agevolazione consente di finanziare le spese del personale impegnato in corsi di formazione e del personale impiegato come tutor o docente e più nello specifico:
- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione (che non possono eccedere comunque il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al formatore interno);
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione (calcolate in base alla retribuzione al lordo maturata dal dipendente nelle ore o nelle giornate di formazione svolte nel corso del periodo di imposta agevolabile e di eventuali indennità di trasferta per attività formative svolte fuori sede);
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti direttamente connessi al progetto di formazione tra cui sono comprese le spese di viaggio, i materiali e le forniture direttamente attinenti al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, le spese di alloggio minime per i soli partecipanti che siano lavoratori con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese generali indirette come le spese amministrative o di locazione.
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CHE POSSONO ESSERE EROGATE
Le attività di formazione che danno diritto al credito d’imposta sono quelle finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie 4.0: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cybersecurity; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.
VANTAGGI PER LE AZIENDE
L’ammontare del credito d’imposta formazione 4.0 è calibrato in base alla dimensione aziendale, secondo le seguenti aliquote e importo massimo:
- 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le micro e piccole imprese
- 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese
- 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro le grandi imprese.
La misura del credito d’imposta è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati; rientrano in tale casistica i soggetti privi da almeno 6 mesi di un impiego di lavoro regolarmente retribuito, i lavoratori fra 15 e i 24 anni, i lavoratori con più di 50 anni di età.
MODALITÀ DI ACCESSO AL CREDITO D’IMPOSTA 4.0
Il credito d’imposta spettante potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili, previo adempimento da parte dell’impresa degli obblighi di certificazione previsti. Non è soggetto a IRES e IRAP, né si applicano i limiti massimi previsti altrove sull’ammontare totale di crediti d’imposta e contributi compensabili o su crediti d’imposta e contributi compensabili nel corso di un anno. Non è cedibile o trasferibile. È cumulabile, invece, con altri bonus previsti per le imprese anche qualora questi riguardino lo stesso ambito formativo. Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili dovrà risultare da apposita certificazione, da allegare al bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Pertanto, i benefici sono sia di natura fiscale, potendo il credito essere utilizzato in compensazione con qualunque tributo, che strategico-operativa, potendo contare su personale maggiormente qualificato. È auspicabile che ogni azienda al fine di contrastare gli attuali cambiamenti nell’organizzazione del lavoro punti sul potenziamento delle competenze e la valorizzazione del proprio capitale umano sfruttando le risorse messe a disposizione nell’ambito del Recovery Fund italiano necessarie per migliorare l’efficienza, la competitività e soprattutto l’innovazione nel mercato del lavoro.
È possibile rivolgersi allo Studio Viglione-Libretti & Partners per ricevere assistenza relativa non solo alle informazioni necessarie, ma anche e soprattutto per beneficiare dell’affiancamento del team nella predisposizione dell’iter burocratico e nello sviluppo del progetto formativo 4.0. Lo Studio Viglione-Libretti & Partners realizza i tuoi progetti!