Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a. contro la Regione Campania e la Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Salerno e Avellino, nei confronti della Soc Essebiesse Power S.r.l. e con l’intervento ad opponendum del Comune di Montesano Sulla Marcellana, per l’annullamento di alcuni documenti, tra cui quello con cui la Regione ha ordinato alla società Essebiesse e a Terna di inviare entro 90 giorni la documentazione idonea alla valutazione del pregiudizio ambientale arrecato dalla realizzazione della stazione elettrica a Montesano e della nota con cui è stato chiesto un parere al Ministero dell’Ambiente in ordine alla competenza in materia di VIA.
La società Terna, tra i motivi del ricorso presentato al TAR, fa leva su una presunta incompetenza della Regione Campania a intraprendere un procedimento sanzionatorio. Competenza che, sempre secondo la società romana, apparterrebbe al Ministero dell’Ambiente e, dunque, l’Ufficio VIA della Regione non potrebbe adottare provvedimenti in tal senso. Inoltre, sempre alla base del ricorso, ci sarebbe il motivo che “il comportamento della Regione Campania sarebbe contraddittorio e in contrasto con quanto affermato dal settore VIA della Regione che riguarda la stazione elettrica di Conza della Campania, per la quale sarebbe stato affermato che le stazioni elettriche ‘non rientrano tra le opere per cui è necessario esperire la VIA, né la verifica di assoggettabilità a VIA’ e che pertanto la stazione in questione non necessita del parere di compatibilità ambientale di competenza del settore” e che “la determinazione dell’amministrazione regionale sarebbe intervenuta dopo quattro anni dal rilascio dell’autorizzazione unica, lasso di tempo che avrebbe ingenerato un affidamento tale da condurre Terna a realizzare una parte notevole dei lavori con ingenti esborsi“.
La difesa del Comune di Montesano sulla Marcellana ha sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso perchè nessuno degli atti impugnati con il ricorso avrebbe valore definitivo, per cui il TAR non potrebbe pronunciarsi su atti ancora non definitivi. Secondo il giudice amministrativo la tesi del Comune merita adesione perchè si tratta di un procedimento avviato, ma non ancora concluso, che si è svolto con una serie di atti non definitivi.
Inoltre, sempre secondo il tribunale amministrativo, non valgono le argomentazioni difensive di Terna secondo cui la Regione Campania ha ritenuto di non declinare la propria competenza e di proseguire nell’azione amministrativa, in quanto non risulta che la Regione stessa abbia concluso il procedimento, adottando atti effettivamente lesivi della posizione giuridica soggettiva della società romana, cioè l’annullamento in autotutela dell’atto autorizzativo.
– Chiara Di Miele –