E’ entrato definitivamente in vigore il “Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling” varato dal Garante per la protezione dei dati personali in collaborazione con associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori.
Il Codacons, associazione capofila in Italia nella lotta al telemarketing selvaggio, spiega che il Codice, approvato con provvedimento del 7 marzo scorso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo, riconosceva 6 mesi di tempo ai soggetti aderenti per adeguarsi alle nuove disposizioni che interessano tutti gli aspetti della filiera del telemarketing e teleselling. Le società che aderiscono al Codice si impegnano ad adottare misure specifiche per garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la “filiera” del telemarketing: dovranno raccogliere consensi specifici per le singole finalità e informare in maniera precisa le persone contattate sull’uso dei loro dati, assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati), ed effettuare una valutazione di impatto nel caso svolgano trattamenti automatizzati.
Per contrastare il fenomeno del “sottobosco” dei call-center abusivi il Codice di condotta stabilisce inoltre l’applicazione di sanzioni e penali. Tra gli obblighi a carico del committente il Codice prevede procedure di “prequalifica”, al fine di verificare l’adeguatezza delle garanzie offerte dal fornitore e la conformità agli standard indicati dal Codice stesso, controllo esteso all’intera durata del trattamento dei dati personali attraverso un monitoraggio continuo sull’adeguatezza del fornitore, mediante la conduzione di audit e controlli a campione sui contratti stipulati, per garantire che siano correttamente implementate le istruzioni impartite.
I fornitori che offrono servizi di call center o di teleselling dovranno utilizzare esclusivamente numerazioni richiamabili o identificabili e non accettare incarichi da committenti che non prevedano un obbligo espresso in tal senso. Non potranno contattare il medesimo interessato (laddove per contatto si intende la chiamata con risposta) prima delle 9.00 e dopo le 20.00 dal lunedì al venerdì; prima delle 10.00 e dopo le 19.00 il sabato o i giorni prefestivi. Non potranno telefonare la domenica o i giorni festivi.
Dovranno inoltre essere in grado di fornire agli interessati, nel corso della telefonata e senza eccezioni, le previste informazioni sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di esercizio dei diritti, delineando con chiarezza i ruoli (titolare/responsabile) e le rispettive incombenze.
“Ma l’aspetto più interessante – sottolinea il Codacons – è che il contratto con l’affidatario del servizio deve espressamente prevedere un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di penale e mancata corresponsione o annullamento della provvigione, per ogni contratto predisposto in assenza di un contatto legittimo. Le penali imposte dovranno essere parametrate rispetto all’entità delle provvigioni ed alla percentuale di contratti sottoposti a controllo in modo da essere dissuasive, ad esempio pari al triplo della provvigione prevista e non corrisposta o richiesta in ripetizione per ciascun contratto. Resta ferma la possibilità del committente di risolvere il contratto, nonché di prevedere altre tipologie di penali, ad esempio, importi percentuali rispetto alle commissioni previste”.
“Il telemarketing selvaggio continua ad essere una piaga in Italia – afferma il responsabile privacy del Codacons, Gianluca Di Ascenzo – Con questo Codice di Condotta sarà possibile almeno in parte arginare il fenomeno, prevedendo precise responsabilità in capo a società di luce, gas, telefonia, che si affidano ai call center illegali, e sanzioni per gli operatori che non rispetteranno la privacy degli utenti”.