Vincenzo De Luca può nominare la sua giunta ed essere sospeso dalla carica solo in seguito. Questo è quanto stabilito dall’Avvocatura dello Stato, interpellata in merito dal premier Matteo Renzi che, soltanto due giorni fa, aveva chiesto un parere su come procedere all’applicazione della Severino al caso di specie. Un caso di specie “inedito”, come lo stesso Renzi lo ha definito, dato che per la prima volta va applicato non ad un soggetto già in carica ma ad una figura che deve ancora entrare in carica.
E’ così che l’avvocato generale dello Stato Massimo Massella Ducci Teri ha consegnato cinque pagine di parere a Claudio De Vincenti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l’Avvocatura dello Stato la sospensione prospettata dalla Severino può essere applicata solo ad organi in carica e se De Luca venisse sospeso prima di nominare vice e giunta sarebbe come considerarne l’incandidabilità quando, al contrario, è stato eletto e proclamato.
L’Avvocatura, però, non può fare a meno di evidenziare il vuoto normativo creato dalla Severino riferito a questa particolare fattispecie e la necessità di “un intervento normativo che risolva il dubbio interpretativo e garantisca con tempestività l’esercizio delle funzioni sostitutive per l’ipotesi di sospensione del Presidente e la continuità dell’indirizzo politico emerso dalle consultazioni elettorali, compito che spetta al legislatore“. Un decreto legge, dunque, che può essere varato fin dal Consiglio dei Ministri di domani e che dovrà stabilire la non sospensione del Presidente della Regione prima della nomina di vice e giunta. L’urgenza che per natura caratterizza questo atto permetterà che sia approvato prima di lunedì 29, giorno della convocazione del primo Consiglio regionale.
“È stato consegnato nei giorni scorsi alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dell’Interno ed al Ministero per gli affari regionali un parere legale a firma congiunta del Prof. Avv. Giuseppe Abbamonte e del Prof. Avv. Pietro Rescigno che motiva le ragioni di inapplicabilità della legge Severino nei miei confronti – è quanto detto ieri da Vincenzo De Luca, che è ritornato sulla questione – in quanto si tratta di carica elettiva acquisita in epoca successiva all’emanazione della sentenza di primo grado“. Succo del parere dei professori Abbamonte e Rescigno è che “non potrà essere disposta la sospensione di De Luca dalla carica e ancor meno potranno impedirsi gli atti di nomina degli organi istituzionali della Regione ed, in particolare, della Giunta Regionale e del Vice Presidente“.
– Chiara Di Miele –